Davanti all'UIBM la rappresentanza è riservata ai consulenti in proprietà industriale iscritti all'Albo CPI e agli avvocati (art. 201 CPI). È il consulente a valutare il segno, scegliere le classi, firmare il deposito e rispondere ai rilievi.
Il consulente partner non è ancora stato individuato. Nome, numero di iscrizione all'Albo e biografia saranno pubblicati su questa pagina prima dell'apertura del servizio. Nel frattempo qualunque richiesta viene gestita in via preliminare, senza deposito e senza pagamenti. Questa pagina spiega il ruolo, non la persona.
È un professionista abilitato a rappresentare i clienti davanti agli uffici marchi e brevetti. Non è un titolo di autodefinizione: l'abilitazione si ottiene superando un esame di Stato e comporta l'iscrizione all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, tenuto dal relativo Ordine professionale. All'iscrizione si accompagnano tre cose che un servizio non abilitato non ha.
L'art. 201 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) riserva la rappresentanza davanti all'UIBM ai consulenti iscritti all'Albo e agli avvocati. Il depositante può sempre agire in proprio, ma non può farsi rappresentare da chi vuole.
| Soggetto | Può depositare | A che titolo |
|---|---|---|
| Il titolare stesso, persona fisica o società | Sì | In proprio, per sé stesso |
| Consulente in proprietà industriale iscritto all'Albo CPI | Sì | Come mandatario, su procura (art. 201 CPI) |
| Avvocato | Sì | Come mandatario, su procura (art. 201 CPI) |
| Agenzia, piattaforma o consulente non abilitato | No | Non può rappresentare terzi davanti all'UIBM |
Fonte: D.Lgs. 30/2005, art. 201. Un operatore non abilitato può fornire tecnologia e assistenza operativa, non rappresentanza.
Ha una conseguenza pratica. Se un servizio dice di "gestire il deposito" ma non dice chi lo firma, o tace il nome di un professionista abilitato, oppure deposita a tuo nome con te formalmente in proprio: in quel caso le comunicazioni arrivano a te, i termini decorrono per te e la risposta a un rilievo tocca a te.
MarchioOnline fornisce tecnologia, marketing e back-office: piattaforma, raccolta documenti, pagamenti, scadenze tecniche e stato pratica.
MarchioOnline non valuta la registrabilità del tuo marchio, non scrive il parere, non sceglie le classi, non firma il deposito e non risponde ai rilievi. Non è uno studio legale né uno studio di consulenza in proprietà industriale. Il mandato e la procura sono tra te e il consulente, non tra te e la piattaforma.
L'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale è pubblico e consultabile: chiunque può controllare se una persona è iscritta. Vale per noi come per qualunque altro operatore.
| Domanda | Risposta che va bene | Segnale d'allarme |
|---|---|---|
| Chi firma il deposito? | Nome e cognome di un professionista, con numero di iscrizione all'Albo | "Se ne occupa il nostro team", nessun nome |
| Con chi firmo la procura? | Con il consulente iscritto all'Albo | Con la società, o nessuna procura richiesta |
| Chi risponde se l'UIBM solleva un rilievo? | Il consulente, e mi dite se è incluso nel prezzo | Silenzio, o "è un servizio a parte da quotare" |
Se un nome non c'è, non c'è nulla da verificare: ed è già un'informazione.
È anche la difesa migliore contro i servizi che si spacciano per professionali. Un finto registro marchi e un operatore che vende deposito senza professionista dietro hanno in comune una cosa: nessuno dei due ti dà un nome iscritto a un albo.
Ai sensi dell'art. 201 del Codice della Proprietà Industriale la rappresentanza davanti all'UIBM è riservata ai consulenti in proprietà industriale iscritti all'Albo e agli avvocati. Un servizio che deposita marchi per conto di terzi senza un professionista abilitato che firmi non sta facendo la stessa cosa a meno.
Perché il consulente partner non è ancora individuato, e inventarlo sarebbe la cosa peggiore su un sito che chiede di essere creduto sui dati. Nome e numero di iscrizione saranno pubblicati qui prima dell'apertura del servizio.
Sì, davanti all'UIBM il depositante può agire in proprio. Conviene se il segno è chiaramente distintivo e la classe è ovvia. Non conviene se il segno è al limite della descrittività, se esistono marchi simili, o se un rifiuto ti costerebbe il rebranding.
Entrambi possono rappresentarti davanti all'UIBM (art. 201 CPI). Il consulente è specializzato nelle procedure davanti agli uffici marchi e brevetti; l'avvocato copre anche la fase giudiziale, cioè contenziosi e azioni di contraffazione.
L'Albo è pubblico e consultabile: puoi verificare il nome che ti è stato dato. Se un servizio non ti dà nessun nome, non c'è niente da verificare.
Sì. Il parere professionale è suo, ne è responsabile ed è coperto da assicurazione di responsabilità professionale. MarchioOnline risponde della piattaforma, dei dati e delle scadenze tecniche.
Sulla pratica sì: il parere è firmato da lui e le scelte tecniche sono sue. Documenti, pagamenti e aggiornamenti passano dalla piattaforma, per non impegnare un professionista su ciò che non lo richiede.
La procura è personale e riguarda il professionista che ti rappresenta: non è una modifica che si fa in silenzio. La pagina viene aggiornata con il nuovo nome e numero di iscrizione, e a chi ha una pratica in corso viene detto esplicitamente.
Nome e numero di iscrizione all'Albo del consulente partner saranno pubblicati su questa pagina prima dell'apertura del servizio. Finché non lo sono, questa pagina non attribuisce alcun parere professionale a una persona determinata.
Il servizio non è ancora aperto: non ci sono depositi in corso né pagamenti da fare. Le richieste vengono raccolte e gestite in via preliminare.
Registri il tuo marchio online a prezzo fisso, con il deposito firmato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Albo.
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MarchioOnline non è un ufficio pubblico né un registro ufficiale. L’unico ufficio competente per i marchi italiani è l’UIBM, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i marchi dell’Unione europea è l’EUIPO. MarchioOnline fornisce tecnologia e back-office: l’attività professionale e il deposito sono svolti e firmati da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Albo CPI, con cui il cliente stipula il mandato. Non inviamo mai fatture non richieste. Le informazioni pubblicate su questo sito non costituiscono parere legale.