Se dai in affitto l’azienda, il marchio può andarci dietro senza che tu lo abbia deciso: il codice civile lo presume trasferito con l’azienda. Per conservarlo devi escluderlo espressamente dal contratto.
L’affitto d’azienda è un’operazione da notaio e commercialista: MarchioOnline non è né l’uno né l’altro. Questa pagina copre il punto che è nostro e che quasi nessuno mette per iscritto: cosa accade al marchio. Il resto della struttura, fiscale e contrattuale, lo impostano i professionisti che ne hanno titolo.
L’affitto d’azienda, disciplinato dall’art. 2562 del codice civile, non trasferisce singoli beni: trasferisce il complesso organizzato e l’esercizio dell’impresa. Il marchio è parte di quel complesso, e qui interviene una regola che sorprende quasi tutti.
L’art. 2573 del codice civile stabilisce una presunzione: quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo sia trasferito insieme con l’azienda. In altre parole: se il contratto tace, il segno segue l’azienda.
La conseguenza pratica è scomoda. Affitti l’attività per tre anni pensando di riprenderla, l’affittuario nel frattempo usa il tuo nome, costruisce clientela su quel nome, e alla scadenza tu ti trovi a discutere di chi sia il brand. Se poi il marchio non era nemmeno registrato, la discussione la vinci solo con le prove d’uso, che sono lente e costose da produrre.
Se vuoi far gestire l’azienda a un terzo ma restare titolare del brand, servono due atti separati: nell’affitto d’azienda escludi espressamente il marchio dal complesso trasferito, e con un contratto di licenza autorizzi l’affittuario a usarlo per la durata dell’affitto, alle condizioni che decidi tu. Così il segno resta tuo, l’uso è regolato, e alla scadenza non c’è nulla da rivendicare.
Perché questo funzioni, però, il marchio deve esistere come diritto: un segno registrato a tuo nome è un bene che puoi escludere da un contratto e concedere in licenza. Un nome usato di fatto e non registrato è molto più difficile da tenere fuori dal perimetro dell’azienda, perché non c’è un titolo da indicare.
Per una persona fisica che non esercita attività d’impresa, il canone di affitto d’azienda è un reddito diverso, e la lettera dell’art. 67 è diversa da quella delle royalty di marchio.
L’art. 67 comma 1 lett. h) TUIR comprende espressamente i redditi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. La base imponibile si determina ai sensi dell’art. 71 comma 2 TUIR: canone incassato meno le spese specificamente inerenti e documentate, senza forfettizzazione.
| Licenza di marchio | Affitto d’azienda | |
|---|---|---|
| Cosa trasferisci | Solo il diritto di usare il segno, nelle classi e nel territorio che indichi | L’esercizio dell’impresa: beni, contratti, dipendenti, avviamento |
| Chi gestisce l’attività | Resta la tua società | L’affittuario, a proprio rischio |
| Categoria di reddito | Reddito diverso, art. 67 c. 1 lett. l) | Reddito diverso, art. 67 c. 1 lett. h) |
| Base imponibile | Art. 71 c. 2: netto delle spese inerenti documentate | Art. 71 c. 2: netto delle spese inerenti documentate |
| Forma dell’atto | Scrittura privata, da registrare | Atto pubblico o scrittura privata autenticata, art. 2556 c.c., con iscrizione nel Registro delle Imprese |
| Reversibilità | Alta: si revoca o non si rinnova | Bassa: alla scadenza va gestita la restituzione del complesso |
| Effetto sul marchio | Nessuno: resta tuo per definizione | Si presume trasferito con l’azienda se non escluso, art. 2573 c.c. |
Se sei imprenditore individuale e affitti la tua unica azienda, non stai solo incassando un canone: per il periodo dell’affitto perdi la qualifica di imprenditore ai fini delle imposte sui redditi. Il canone smette di essere reddito d’impresa e diventa reddito diverso, e da questo cambio derivano una serie di conseguenze a catena su ammortamenti, deduzione dei costi e trattamento di un’eventuale cessione successiva.
È una scelta che va verificata prima di firmare, non dopo: la stessa operazione può essere conveniente o costosa a seconda di cosa hai in bilancio e di cosa intendi fare dell’azienda alla scadenza. Qui non ci addentriamo: è territorio del commercialista, e chi la presenta come una scelta semplice sta semplificando qualcosa che non lo è.
L’art. 2561 del codice civile, richiamato dall’art. 2562, non lascia l’affittuario libero di fare quello che vuole. Deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Le differenze tra le consistenze all’inizio e alla fine dell’affitto si regolano in denaro alla scadenza, sulla base dei valori correnti.
È una tutela per te, ma funziona solo se all’inizio esiste un inventario serio. Un affitto d’azienda senza una fotografia dettagliata dello stato di partenza è una lite rinviata.
Da mettere nel contratto
Errori che costano
Nell’affitto d’azienda il marchio si presume trasferito insieme all’azienda quando è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata (art. 2573 c.c.): per conservarlo occorre escluderlo espressamente dal contratto e concederlo separatamente in licenza.
Il punto in una frasePuò andarci senza che tu lo abbia deciso. L’art. 2573 c.c. presume trasferito con l’azienda il diritto all’uso esclusivo del marchio, quando questo è un segno figurativo, una denominazione di fantasia o una ditta derivata. Per conservarlo lo devi escludere espressamente.
Per una persona fisica non imprenditore è reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett. h) TUIR, che cita espressamente l’affitto e la concessione in usufrutto di aziende. La base imponibile è il canone meno le spese specificamente inerenti documentate, ai sensi dell’art. 71 comma 2.
Perdi, per il periodo dell’affitto, la qualifica di imprenditore ai fini delle imposte sui redditi: il canone diventa reddito diverso e cambiano deduzioni, ammortamenti e trattamento di un’eventuale cessione futura. È il punto più importante da verificare col commercialista prima di firmare.
Sì. Per le imprese soggette a registrazione l’art. 2556 c.c. richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, con deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese a cura del notaio.
Dipende da chi concede. Se il concedente è una società o un imprenditore in attività, l’operazione rientra nel campo IVA. Se è una persona fisica che ha affittato la propria unica azienda e ha perso la qualifica di imprenditore, manca il presupposto soggettivo. Resta dovuta l’imposta di registro.
Non dovrebbe, e il contratto deve vietarglielo espressamente insieme alle varianti e ai nomi di dominio che contengono il segno. Se accade, si recupera, ma con un’azione: costa tempo e denaro che una clausola di due righe avrebbe risparmiato.
Rispondono a esigenze diverse. L’affitto serve se vuoi che sia un altro a gestire l’attività; la licenza serve se l’attività resta nella tua società e vuoi che il segno resti tuo come persona fisica. Se vuoi entrambe le cose, si fanno entrambi gli atti, con il marchio escluso dall’affitto.
Chi si occupa di cosa
Consulente in proprietà industriale iscritto all’Albo CPI
La registrazione del marchio, la sua corretta intestazione e le clausole di proprietà industriale da inserire nell’affitto e nella licenza sono attività professionali svolte e firmate da un consulente iscritto all’Albo, ai sensi dell’art. 201 CPI. L’atto di affitto d’azienda è competenza del notaio e la struttura fiscale del commercialista. MarchioOnline fornisce piattaforma e back-office e non esercita attività professionale in proprio.
Un segno registrato a tuo nome è un bene che puoi escludere da un contratto e concedere in licenza. Un nome usato di fatto è molto più difficile da tenere fuori dal perimetro dell’azienda.
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