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Affitto d’azienda: cosa succede al marchio, e come è tassato il canone

Se dai in affitto l’azienda, il marchio può andarci dietro senza che tu lo abbia deciso: il codice civile lo presume trasferito con l’azienda. Per conservarlo devi escluderlo espressamente dal contratto.

Chi fa cosa

L’affitto d’azienda è un’operazione da notaio e commercialista: MarchioOnline non è né l’uno né l’altro. Questa pagina copre il punto che è nostro e che quasi nessuno mette per iscritto: cosa accade al marchio. Il resto della struttura, fiscale e contrattuale, lo impostano i professionisti che ne hanno titolo.

La trappola: il marchio si presume trasferito con l’azienda

L’affitto d’azienda, disciplinato dall’art. 2562 del codice civile, non trasferisce singoli beni: trasferisce il complesso organizzato e l’esercizio dell’impresa. Il marchio è parte di quel complesso, e qui interviene una regola che sorprende quasi tutti.

L’art. 2573 del codice civile stabilisce una presunzione: quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo sia trasferito insieme con l’azienda. In altre parole: se il contratto tace, il segno segue l’azienda.

La conseguenza pratica è scomoda. Affitti l’attività per tre anni pensando di riprenderla, l’affittuario nel frattempo usa il tuo nome, costruisce clientela su quel nome, e alla scadenza tu ti trovi a discutere di chi sia il brand. Se poi il marchio non era nemmeno registrato, la discussione la vinci solo con le prove d’uso, che sono lente e costose da produrre.

La struttura pulita

Se vuoi far gestire l’azienda a un terzo ma restare titolare del brand, servono due atti separati: nell’affitto d’azienda escludi espressamente il marchio dal complesso trasferito, e con un contratto di licenza autorizzi l’affittuario a usarlo per la durata dell’affitto, alle condizioni che decidi tu. Così il segno resta tuo, l’uso è regolato, e alla scadenza non c’è nulla da rivendicare.

Perché questo funzioni, però, il marchio deve esistere come diritto: un segno registrato a tuo nome è un bene che puoi escludere da un contratto e concedere in licenza. Un nome usato di fatto e non registrato è molto più difficile da tenere fuori dal perimetro dell’azienda, perché non c’è un titolo da indicare.

Come è tassato il canone

Per una persona fisica che non esercita attività d’impresa, il canone di affitto d’azienda è un reddito diverso, e la lettera dell’art. 67 è diversa da quella delle royalty di marchio.

L’art. 67 comma 1 lett. h) TUIR comprende espressamente i redditi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. La base imponibile si determina ai sensi dell’art. 71 comma 2 TUIR: canone incassato meno le spese specificamente inerenti e documentate, senza forfettizzazione.

Licenza di marchio e affitto d’azienda: due istituti diversi
 Licenza di marchioAffitto d’azienda
Cosa trasferisciSolo il diritto di usare il segno, nelle classi e nel territorio che indichiL’esercizio dell’impresa: beni, contratti, dipendenti, avviamento
Chi gestisce l’attivitàResta la tua societàL’affittuario, a proprio rischio
Categoria di redditoReddito diverso, art. 67 c. 1 lett. l)Reddito diverso, art. 67 c. 1 lett. h)
Base imponibileArt. 71 c. 2: netto delle spese inerenti documentateArt. 71 c. 2: netto delle spese inerenti documentate
Forma dell’attoScrittura privata, da registrareAtto pubblico o scrittura privata autenticata, art. 2556 c.c., con iscrizione nel Registro delle Imprese
ReversibilitàAlta: si revoca o non si rinnovaBassa: alla scadenza va gestita la restituzione del complesso
Effetto sul marchioNessuno: resta tuo per definizioneSi presume trasferito con l’azienda se non escluso, art. 2573 c.c.

Il caso delicato: affittare l’unica azienda

Se sei imprenditore individuale e affitti la tua unica azienda, non stai solo incassando un canone: per il periodo dell’affitto perdi la qualifica di imprenditore ai fini delle imposte sui redditi. Il canone smette di essere reddito d’impresa e diventa reddito diverso, e da questo cambio derivano una serie di conseguenze a catena su ammortamenti, deduzione dei costi e trattamento di un’eventuale cessione successiva.

È una scelta che va verificata prima di firmare, non dopo: la stessa operazione può essere conveniente o costosa a seconda di cosa hai in bilancio e di cosa intendi fare dell’azienda alla scadenza. Qui non ci addentriamo: è territorio del commercialista, e chi la presenta come una scelta semplice sta semplificando qualcosa che non lo è.

Cosa deve fare l’affittuario

L’art. 2561 del codice civile, richiamato dall’art. 2562, non lascia l’affittuario libero di fare quello che vuole. Deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Le differenze tra le consistenze all’inizio e alla fine dell’affitto si regolano in denaro alla scadenza, sulla base dei valori correnti.

È una tutela per te, ma funziona solo se all’inizio esiste un inventario serio. Un affitto d’azienda senza una fotografia dettagliata dello stato di partenza è una lite rinviata.

Da mettere nel contratto

  • Esclusione espressa del marchio dal complesso affittato, se vuoi conservarlo
  • Licenza d’uso separata al posto dell’esclusione implicita: durata, classi, territorio, standard di qualità
  • Divieto per l’affittuario di registrare a proprio nome il segno, varianti o domini che lo contengano
  • Obbligo di cessare ogni uso del marchio e dei domini alla scadenza
  • Inventario analitico di partenza e criteri per regolare le differenze
  • Cosa accade al marchio se l’affitto si risolve in anticipo

Errori che costano

  • Tacere sul marchio e affidarsi all’idea che «è ovvio che resta mio»: la presunzione dice il contrario
  • Affittare l’azienda con un nome non registrato da nessuno
  • Lasciare all’affittuario i profili social e i domini senza disciplinarne la restituzione
  • Nessun inventario iniziale
  • Non verificare prima gli effetti fiscali dell’affitto dell’unica azienda

Nell’affitto d’azienda il marchio si presume trasferito insieme all’azienda quando è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata (art. 2573 c.c.): per conservarlo occorre escluderlo espressamente dal contratto e concederlo separatamente in licenza.

Il punto in una frase

Domande frequenti

Se do in affitto l’azienda, il marchio va all’affittuario?

Può andarci senza che tu lo abbia deciso. L’art. 2573 c.c. presume trasferito con l’azienda il diritto all’uso esclusivo del marchio, quando questo è un segno figurativo, una denominazione di fantasia o una ditta derivata. Per conservarlo lo devi escludere espressamente.

Come è tassato il canone?

Per una persona fisica non imprenditore è reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett. h) TUIR, che cita espressamente l’affitto e la concessione in usufrutto di aziende. La base imponibile è il canone meno le spese specificamente inerenti documentate, ai sensi dell’art. 71 comma 2.

Cosa cambia se affitto la mia unica azienda?

Perdi, per il periodo dell’affitto, la qualifica di imprenditore ai fini delle imposte sui redditi: il canone diventa reddito diverso e cambiano deduzioni, ammortamenti e trattamento di un’eventuale cessione futura. È il punto più importante da verificare col commercialista prima di firmare.

Serve il notaio?

Sì. Per le imprese soggette a registrazione l’art. 2556 c.c. richiede l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, con deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese a cura del notaio.

Il canone è soggetto a IVA?

Dipende da chi concede. Se il concedente è una società o un imprenditore in attività, l’operazione rientra nel campo IVA. Se è una persona fisica che ha affittato la propria unica azienda e ha perso la qualifica di imprenditore, manca il presupposto soggettivo. Resta dovuta l’imposta di registro.

L’affittuario può registrare il marchio a suo nome?

Non dovrebbe, e il contratto deve vietarglielo espressamente insieme alle varianti e ai nomi di dominio che contengono il segno. Se accade, si recupera, ma con un’azione: costa tempo e denaro che una clausola di due righe avrebbe risparmiato.

Meglio affittare l’azienda o concedere il marchio in licenza?

Rispondono a esigenze diverse. L’affitto serve se vuoi che sia un altro a gestire l’attività; la licenza serve se l’attività resta nella tua società e vuoi che il segno resti tuo come persona fisica. Se vuoi entrambe le cose, si fanno entrambi gli atti, con il marchio escluso dall’affitto.

Chi si occupa di cosa

Consulente in proprietà industriale iscritto all’Albo CPI

La registrazione del marchio, la sua corretta intestazione e le clausole di proprietà industriale da inserire nell’affitto e nella licenza sono attività professionali svolte e firmate da un consulente iscritto all’Albo, ai sensi dell’art. 201 CPI. L’atto di affitto d’azienda è competenza del notaio e la struttura fiscale del commercialista. MarchioOnline fornisce piattaforma e back-office e non esercita attività professionale in proprio.

Prima di affittare, metti il marchio al sicuro

Un segno registrato a tuo nome è un bene che puoi escludere da un contratto e concedere in licenza. Un nome usato di fatto è molto più difficile da tenere fuori dal perimetro dell’azienda.

Riferimenti

  • Codice civile: art. 2556 (forma del trasferimento), art. 2561 (usufrutto dell’azienda), art. 2562 (affitto dell’azienda), art. 2573 (trasferimento del marchio e presunzione di trasferimento con l’azienda).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 67 comma 1 lett. h) e art. 71 comma 2.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, tariffa parte prima: imposta di registro.
  • D.Lgs. 30 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), artt. 23 e 201.

Aggiornato il 1 settembre 2026. Pagina informativa: non costituisce parere legale, notarile o fiscale. L’affitto d’azienda ha effetti fiscali e contrattuali che dipendono dalla situazione concreta e vanno verificati con notaio e commercialista prima di firmare.

MarchioOnline non è un ufficio pubblico né un registro ufficiale. L’unico ufficio competente per i marchi italiani è l’UIBM, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i marchi dell’Unione europea è l’EUIPO. MarchioOnline fornisce tecnologia e back-office: l’attività professionale e il deposito sono svolti e firmati da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Albo CPI, con cui il cliente stipula il mandato. Non inviamo mai fatture non richieste. Le informazioni pubblicate su questo sito hanno finalità informativa e non costituiscono parere legale, fiscale o professionale.