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Concedere il tuo marchio in licenza alla tua società: quanto rende davvero

Sì, si può: se il marchio è intestato a te, la tua società ti paga un canone che per lei è costo deducibile. Ma il vantaggio non è automatico, e nello scaglione IRPEF più alto quasi svanisce.

Chi fa cosa, prima di tutto

MarchioOnline non è uno studio tributario, e il consulente in proprietà industriale che firma i depositi non è un commercialista. Questa pagina spiega il meccanismo con i riferimenti normativi e ti dà un ordine di grandezza. L’impostazione fiscale la fa il tuo commercialista, il contratto di licenza lo scrive chi ne ha titolo, e noi ci occupiamo della parte che è nostra: che il marchio esista come diritto registrato e sia intestato alla persona giusta.

Il meccanismo, in tre passaggi

Il marchio è un bene giuridico autonomo: può appartenere a una persona fisica anche se l’attività è svolta da una società. Da qui nascono tre passaggi.

  1. Il marchio è registrato a nome tuo, persona fisica prima che la società lo usi

    Il titolare della domanda di registrazione sei tu, non la società. È il passaggio che decide tutto il resto, e va fatto all’origine: vedi più sotto perché farlo dopo è il modo più rapido di attirare un accertamento.

  2. Concedi la licenza alla società, per iscritto contratto anteriore ai pagamenti

    La licenza di marchio è prevista dall’art. 2573 del codice civile e dall’art. 23 del Codice della Proprietà Industriale. Il contratto individua classi, territorio, durata, esclusiva ed entità del canone, di solito come percentuale del fatturato.

  3. La società paga il canone e lo deduce tu lo dichiari come reddito diverso

    Per la società è un costo per godimento di beni di terzi, deducibile se inerente e congruo. Per te è reddito diverso, tassato IRPEF. La differenza tra le due aliquote è l’intero spazio del ragionamento.

Il calcolatore

Cambia i valori e guarda l’ultimo blocco: è l’unico numero che conta davvero, cioè quanto ti arriva in tasca rispetto a distribuirti un dividendo.

Quanto rende la licenza del tuo marchio

Simulazione a scaglioni IRPEF 2026 (23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre). Non tiene conto di detrazioni e deduzioni personali: serve a dare un ordine di grandezza, non a sostituire un calcolo del commercialista.

La base su cui si calcola il canone
Fino al 2% raramente contestato · 2–5% da giustificare · oltre il 5% eccezionale
Compenso da amministratore, stipendi, affitti. Decide su quale scaglione cade il canone
In percentuale. Variano per Regione e Comune: indicativamente 1,5–3,3%
Da confermare col commercialista: dipende dalla collocazione in bilancio e dal soggetto

Risultato annuo

Canone di licenza che la società ti paga
Imposte che la società non paga più su quell’importo
IRPEF e addizionali a tuo carico sul canone
Ritenuta d’acconto 20% trattenuta alla fonte (anticipo, la recuperi in dichiarazione)
Prelievo effettivo sul canone
Netto in tasca a te

Via royalty

su 100 € di utile ante imposte

Via dividendo

IRES 24% poi ritenuta 26%

Su 100 € di utile ante imposte, quanto arriva nella tasca della persona fisica
ViaNettoCome si arriva a quel numero
Dividendo56,24 €IRES 24% in società, poi ritenuta 26% sul dividendo distribuito
Royalty, scaglione 23%74,50 €Canone deducibile, tassato al 23% più 2,5% di addizionali
Royalty, scaglione 33%64,50 €Canone deducibile, tassato al 33% più 2,5% di addizionali
Royalty, scaglione 43%54,50 €Canone deducibile, tassato al 43% più 2,5% di addizionali

La riga che conta è l’ultima. Nello scaglione al 43% la royalty lascia meno del dividendo. Il vantaggio fiscale della licenza vive nei due scaglioni inferiori, oppure nel risparmio IRAP, oppure quando il canone serve a portare reddito su una persona che ha altri redditi bassi. Chi la presenta come conveniente sempre non ha fatto il conto.

Come è tassato chi incassa, e perché quasi tutti sbagliano

Se concedi la licenza come persona fisica che non esercita attività d’impresa, il canone è un reddito diverso. La lettera esatta conta, perché decide la base imponibile.

Le royalty di marchio ricadono nell’art. 67 comma 1 lett. l) TUIR: redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Concedere l’uso di un marchio è esattamente un obbligo di permettere. La base imponibile si determina allora ai sensi dell’art. 71 comma 2 TUIR: canone incassato meno le spese specificamente inerenti e documentate, senza alcuna forfettizzazione.

L’errore che trovi sulla maggior parte dei siti

Molti contenuti italiani applicano alle royalty di marchio la riduzione forfettaria del 25%, arrivando a dire che si tassa solo il 75% dell’incassato. Non è così. Quella riduzione, prevista dall’art. 71 comma 1 TUIR, riguarda i redditi della lett. g) dell’art. 67: opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni. Il marchio non compare in quella lettera, perché non è né un’opera dell’ingegno né un brevetto: è un diritto di proprietà industriale con una disciplina propria. Se costruisci il piano dando per buono il 25%, il conto salta.

C’è una sfumatura che vale la pena conoscere: il logo, se ha carattere creativo, può essere protetto anche dal diritto d’autore, che è un diritto distinto dal marchio. Sono due diritti diversi sullo stesso segno, con inquadramenti fiscali diversi. Quale dei due stai concedendo deve risultare dal contratto, e la scelta va fatta con il commercialista: non è un dettaglio redazionale.

Il quadro fiscale della licenza di marchio da persona fisica non imprenditore
AspettoTrattamentoRiferimento
Categoria di redditoReddito diverso, obbligo di permettereart. 67 c. 1 lett. l) TUIR
Base imponibileIncassato meno spese specificamente inerenti documentate. Nessun forfaitart. 71 c. 2 TUIR
Riduzione del 25%Non applicabile ai marchiart. 71 c. 1 TUIR, riferito alla lett. g)
AliquoteIRPEF ordinarie sul reddito complessivo, più addizionaliart. 11 TUIR
Ritenuta20% a titolo d’acconto, operata dalla societàart. 25 c. 1 D.P.R. 600/1973
IVAFuori campo se manca l’abitualità: non c’è presupposto soggettivoart. 5 D.P.R. 633/1972
Imposta di registro3% sul contratto se formalizzato per iscrittoD.P.R. 131/1986, tariffa parte prima
Deducibilità per la societàAmmessa se il costo è inerente e congruoartt. 109 e 110 TUIR

Quanto puoi chiedere

Nessuna norma fissa una percentuale. Il riferimento che gli uffici continuano a usare negli accertamenti è la Circolare Ministeriale 32/1980, nata per il transfer pricing e applicata per analogia anche ai rapporti interni.

Soglie di riferimento sul fatturato del licenziatario
CanoneCome viene guardatoCosa serve
fino al 2%Generalmente accettatoContratto scritto anteriore ai pagamenti e prova dell’uso effettivo del marchio
dal 2% al 5%Congruo se motivatoGiustificazione tecnica e giuridica documentata: notorietà del segno, esclusiva, ambito territoriale, utilità dimostrabile per il licenziatario
oltre il 5%Solo in casi eccezionaliCircostanze specifiche molto solide. Sopra questa soglia la contestazione è da mettere in preventivo

Il 5% non è un tetto automatico

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12846 del 22 aprile 2022, ha riconosciuto la deducibilità integrale di canoni superiori alla soglia della circolare, affermando che l’antieconomicità non si presume e che l’amministrazione non può sostituirsi all’imprenditore nel valutare le sue scelte di investimento. Il che non significa che si possa scrivere qualunque numero: significa che un canone alto ma documentato è difendibile, mentre un canone alto e non motivato no.

Cosa contesta l’Agenzia

Non lo schema. Il modo in cui viene costruito. Sono quattro situazioni ricorrenti, e sono tutte evitabili in fase di impostazione.

Cosa fa saltare la deduzione

  • Il marchio era già usato liberamente dalla società, che a un certo punto inizia a pagare un canone per qualcosa che prima aveva gratis
  • La società ha sostenuto i costi di creazione del segno (fatture del grafico, stipendi, campagne) e il marchio viene poi registrato dal socio: difetto di inerenza
  • Il contratto è firmato dopo che i pagamenti sono già partiti, o non esiste per iscritto
  • Il canone assorbe gran parte dell’utile della società senza una ragione documentata: valore non normale

Cosa rende la posizione difendibile

  • Marchio registrato dalla persona fisica prima che la società inizi a usarlo
  • Costi di creazione e registrazione sostenuti e documentati dalla persona fisica
  • Contratto scritto e registrato, con data certa anteriore al primo pagamento
  • Canone motivato per iscritto: metodo di calcolo, comparabili, ambito, esclusiva
  • Uso effettivo del marchio dimostrabile: insegne, packaging, pubblicità, sito
  • Coerenza nel tempo: il canone non cambia in funzione dell’utile da azzerare

Lo strumento con cui l’operazione viene attaccata quando è costruita male è l’abuso del diritto, disciplinato dall’art. 10-bis della legge 212/2000: operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente un vantaggio fiscale indebito. In quel caso il canone viene disconosciuto, l’imposta recuperata e si aggiunge la sanzione per dichiarazione infedele.

La condizione che decide tutto

Il marchio va intestato alla persona fisica dall’origine. Se oggi è già registrato a nome della società, o se la società lo usa da anni senza che nessuno lo abbia registrato, spostarlo adesso sul socio per farsi pagare un canone è precisamente lo schema che viene contestato. Chi sta costituendo la società ora, o chi non ha ancora depositato il marchio, si trova nella posizione migliore: può fare la cosa giusta subito, e costa meno che rimediare dopo.

E se voglio dare in affitto l’azienda intera?

È un istituto diverso, con una disciplina diversa e un’altra lettera dell’art. 67. L’affitto d’azienda trasferisce l’esercizio dell’impresa, non solo l’uso di un segno, e ha un effetto sul marchio che sorprende quasi tutti: il marchio può viaggiare con l’azienda anche senza che nessuno lo abbia deciso, se il contratto non lo esclude. Ne parliamo nella pagina dedicata.

Le royalty di marchio percepite da una persona fisica non imprenditore sono redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l) TUIR, tassate ai sensi dell’art. 71 comma 2 sul netto delle spese inerenti documentate, con ritenuta d’acconto del 20% e senza la riduzione forfettaria del 25% che l’art. 71 comma 1 riserva a opere dell’ingegno e brevetti.

Il punto in una frase

Domande frequenti

È legale concedere il proprio marchio in licenza alla propria società?

Sì. La licenza di marchio è prevista dall’art. 2573 c.c. e dall’art. 23 CPI, e nulla vieta che il licenziante sia il socio o l’amministratore della licenziataria. Non è lo schema a essere contestato, è il modo in cui lo costruisci.

Si applica la riduzione forfettaria del 25%?

No, non al marchio. L’art. 71 comma 1 TUIR la riserva ai redditi della lett. g) dell’art. 67, cioè opere dell’ingegno, brevetti e processi. Il marchio non è in quella lettera. È l’errore più diffuso nei contenuti online sul tema.

C’è ritenuta d’acconto?

Sì, il 20% a titolo d’acconto: l’art. 25 comma 1 del D.P.R. 600/1973 la prevede anche per i compensi per obblighi di fare, non fare o permettere. La società trattiene e versa, tu la recuperi in dichiarazione. È un anticipo, non un costo in più.

Serve la partita IVA?

Non per un’operazione isolata e passiva: manca il presupposto soggettivo dell’abitualità. Se la concessione di diritti diventa un’attività organizzata e ripetuta il quadro cambia, e va valutato caso per caso col commercialista.

Devo pagare i contributi INPS sul canone?

La licenza di marchio non è una prestazione di lavoro, quindi non è reddito di lavoro autonomo. È però un punto su cui l’inquadramento va fatto confermare: la differenza tra un obbligo di permettere e una prestazione occasionale ha conseguenze contributive diverse, e dipende da come è scritto il contratto.

Posso intestarmi il marchio che oggi è della mia società?

Puoi, ma è il percorso più esposto. Se la società ha creato, pagato e valorizzato il marchio, spostarlo sul socio e poi farsi pagare un canone è lo schema tipico contestato come abuso del diritto e per difetto di inerenza. La situazione pulita è l’opposta.

Che canone metto se la società è appena partita e fattura poco?

Una percentuale sul fatturato si adatta da sola: se il fatturato è basso il canone è basso. È anche il motivo per cui una percentuale è più difendibile di un importo fisso, che in un anno difficile finisce per assorbire tutto l’utile e attira attenzione.

Il marchio deve essere registrato o basta usarlo?

Formalmente si può concedere in licenza anche un marchio di fatto, ma la posizione è debole: senza registrazione è difficile provare che il diritto esiste, che è tuo e che vale il canone che stai incassando. La registrazione è ciò che rende l’operazione documentabile.

Chi si occupa di cosa

Consulente in proprietà industriale iscritto all’Albo CPI

La registrazione del marchio, la scelta delle classi, l’intestazione corretta e la redazione della parte di proprietà industriale del contratto di licenza sono attività professionali svolte e firmate da un consulente iscritto all’Albo, ai sensi dell’art. 201 CPI. La struttura fiscale è competenza del tuo commercialista. MarchioOnline fornisce piattaforma e back-office e non esercita attività professionale in proprio.

Il primo passo è l’intestazione, non il contratto

Se il marchio non è ancora depositato, oggi puoi farlo nel modo che regge: a nome della persona fisica, con i costi documentati, prima che la società inizi a usarlo.

Riferimenti

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 67 comma 1 lett. g), h) e l); art. 71 commi 1 e 2; artt. 109 e 110.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 25 comma 1: ritenuta del 20% anche per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 5: presupposto soggettivo IVA.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, tariffa parte prima: imposta di registro sui contratti.
  • Legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 10-bis: abuso del diritto.
  • Circolare Ministeriale 22 settembre 1980 n. 32: soglie di congruità dei canoni.
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 12846 del 22 aprile 2022: il 5% non è un tetto automatico.
  • Codice civile art. 2573 e D.Lgs. 30/2005 (CPI) artt. 23 e 201.
  • Aliquote IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 €, 43% oltre, per effetto della legge di bilancio 2026.

Aggiornato il 1 settembre 2026. Le aliquote e le soglie citate sono quelle vigenti alla data indicata e vanno riverificate prima di qualunque decisione. Questa pagina ha finalità informativa e non costituisce parere fiscale, legale o professionale: la struttura va impostata con il tuo commercialista.

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